Accesso agli Atti

Il diritto di accesso agli atti amministrativi consiste nella possibilità di prendere visione ed eventualmente copia di tutti gli atti o documenti amministrativi comunali.

Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, fatta esclusione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell’accesso), tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.

 

Modalità di accesso

Accesso informale: si esercita mediante richiesta verbale, telefonica, tramite posta elettronica e fax, per i documenti amministrativi pubblici.
L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione.

N.B.: È ammessa la delega al ritiro dell'atto con i seguenti documenti:

  • delega,

  • fotocopia del documento di identità del richiedente.

Accesso formale: il richiedente dovrà compilare e consegnare l'apposito modulo indicando generalità, oggetto richiesto, motivazione, che deve essere giuridicamente rilevante ed inerente all'atto richiesto, firma del diretto interessato.

N.B.: È ammessa la delega ad altra persona, purché questa sia munita di apposita delega e di copia del documento di identità del delegante.

 

Tempi

L'erogazione varia a seconda dell'atto richiesto. Per alcune tipologie è immediata.

 

Modulistica

Ultimo agg.to: 05/03/2021