ANNO 2023

Elaborazione a cura dell’Ufficio Tributi del Comune di Cortona 

 

LE ALIQUOTE IMU RELATIVE ALL’ANNO 2023 DEL COMUNE DI CORTONA SONO STATE STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 27.01.2023 E SONO STATE SOSTANZIALMENTE CONFERMATE RISPETTO A QUELLE RELATIVE ALL'ANNO 2022.
La presente informativa viene redatta allo scopo di aiutare i contribuenti del Comune di Cortona ad assolvere i propri obblighi tributari in materia di imposta municipale propria (IMU) in vista della rata di acconto IMU anno 2023 fissata per il 16 giugno 2023.

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Anzitutto si evidenzia che l’ANUTEL (Associazione nazionale uffici tributi enti locali), a cui il Comune di Cortona è associato, ha predisposto un foglio di CALCOLO IMUcon l’elaborazione del modello F24 per il pagamento dell’IMU. Tale strumento può essere utilizzato da tutti i contribuenti del Comune di Cortona.

1) Esenti: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell’articolo 1 della legge 160/2019).

2) Aliquota del 6,0 per mille: abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 1 comma 741 lettere b) e c), della legge 160/2019 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
detrazione per abitazione principale: misura fissata dalla normativa vigente (art. 1, comma 749, della legge 160/2019).

3) Aliquota del 8,8 per mille: abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell’applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L’aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all’Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU).
Nel caso di rispetto delle condizioni previste nel comma 747 dell’articolo 1 della legge 160/2019 la base imponibile viene ridotta del 50%.

4) Aliquota del 9,9 per mille: abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l’anno.

5) Aliquota del 10,6 per mille: tutte le abitazioni (categoria catastale A salvo A/10) e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate 3 e 4.

6) Aliquota del 10,6 per mille: per le unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7.

7) Esenti: terreni agricoli.

8) Aliquota del 9,9 per mille: aree fabbricabili.

9) Aliquota dello 0,0 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (comma 750 dell'art. 1 della legge 160/2019).

10) Aliquota del 9,9 per mille: tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti.

11) Aliquota del 4,6 per mille: abitazioni realizzate attraverso programmi integrati di intervento della regione Toscana e finalizzati ad incrementare e diversificare l’offerta pubblica di abitazione in locazione a favore di categorie sociali la cui condizione reddituale è tale da precludere l’accesso sia alle ordinarie agevolazioni per l’acquisto della prima casa che alle già carenti disponibilità del patrimonio ex edilizia sovvenzionata riservata ai ceti meno abbienti.

12) Riduzione di aliquota: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 dell’articolo 1 della legge 160/2019).

 

Attenzione: la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (comma 747 lettera c), art. 1 legge 160/2019.

 

MODULISTICA E AGEVOLAZIONI

  1. Riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili. Le condizioni che l’immobile deve rispettare per poter beneficiare della riduzioni sono dettagliate nell’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria. La riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva. Si considerano validamente presentate anche ai fini dell’imposta municipale propria le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato nelle annualità precedenti per l’imposta comunale sugli immobili e relative ai fabbricati inagibili o inabitabili.

  2. Unità immobiliari possedute da anziani o disabili. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’agevolazione decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.

  3. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti. Si applica l’aliquota del 8,8 per mille alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell’applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L’agevolazione decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.

 

ULTERIORI INFORMAZIONI IMPORTANTI

 

Codici tributo

Per l’anno 2023 l’IMU deve essere versata solo al Comune, con eccezione della quota corrispondente all’aliquota del 7,6 per mille per i fabbricati di categoria D che deve essere versata allo Stato; conseguentemente i codici tributo per IMU anno 2023 sono i seguenti:

  • 3912 = abitazione principale e relative pertinenze (solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) – quota interamente di competenza comunale
  • 3916 = aree fabbricabili - quota interamente di competenza comunale
  • 3925 = immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota statale corrispondente al 7,6 per mille
  • 3930 = immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota comunale corrispondente alla differenza fra aliquota fissata dal Comune e il 7,6 per mille di competenza statale
  • 3918 = altri fabbricati – quota interamente di competenza comunale


Agevolazioni
La NUOVA IMU ha sostanzialmente confermato le agevolazioni già previste da varie disposizioni normative (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, abitazioni del personale delle forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco). Per un maggior dettaglio si consiglia di verificare la vigente normativa (legge 160/2019 commi da 739 a 783).

Terreni non rientranti nelle aree fabbricabili e fabbricati rurali ad uso strumentali per l’attività agricola - IMU NON DOVUTA

 

Aree fabbricabili - indicazioni

In virtù anche di quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 06.07.2012 per l’IMU sulle aree fabbricabili valgono le seguenti indicazioni:

a) i principi con i quali calcolare la base imponibile per sono gli stessi che fino al 2011 sono stati applicati all’ICI. In particolare si fa riferimento ai criteri e ai valori determinati con delibera di giunta comunale n. 142 del 24 agosto 2011 nonché a quelli determinati con delibera di giunta comunale n. 18 del 7 marzo 2009.

b) tutti i contribuenti a cui era stato comunicato il valore dell’area edificabile nel mese di novembre 2009 in occasione dell’adozione del nuovo regolamento urbanistico devono continuare a prendere in considerazione tale valore anche per l’anno 2013 e quelli successivi, applicando tuttavia, per l’IMU, l’aliquota del 9,9 per mille.

c) coloro che hanno un’area edificabile a seguito di accoglimento totale o parziale di una osservazione al regolamento urbanistico per versare l’ICI e l’IMU possono aspettare – se ancora non pervenuta - la comunicazione da parte del comune (ex art. 31 comma 20 della legge 289/2002). L’imposta, in questi casi, decorrerà dalla data di accoglimento dell'osservazione, ma ai contribuenti non saranno comminate né sanzioni né interessi.

d) con delibera di giunta comunale n. 77 del 9/5/2017  viene applicata una riduzione del 50% ai valori determinati nella delibera di giunta comunale n. 142 del 2011 per i terreni ricadenti in aree le cui previsioni urbanistiche del regolamento urbanistico hanno perso efficacia il 16/11/2016 per decorso del quinquennio dall’approvazione del regolamento urbanistico; la decorrenza della riduzione è il 16/11/2016. Una nota esplicativa precisa i contenuti della suddetta delibera di giunta comunale.

 

Documenti e link utili

Novità IMU 2023

Accesso al foglio di CALCOLO IMU con l’elaborazione del modello F24 per il pagamento dell’IMU.

Circolare n. 3 del 18 maggio 2012

Circolare n. 2 del 23 maggio 2013

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU

Modello dichiarazione IMU

Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (in vigore dal 01/01/2022)

Delibera consiglio comunale n. 40 del 6.7.2012 aliquote IMU anno 2012

Delibera consiglio comunale n. 43 del 30.7.2013 aliquote IMU anno 2013 (confermate quelle del 2012)

Delibera Consiglio Comunale n. 57 del 30.9.2014 aliquote IMU anno 2014 (modificate rispetto a quelle dell'anno 2013)

Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 06.07.2015 aliquote IMU anno 2015 (confermate quelle del 2014)

Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.04.2016 aliquote IMU anno 2016 (confermate quelle del 2015)

Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 18.03.2017 aliquote IMU anno 2017 (confermate quelle del 2016)

Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018 aliquote IMU anno 2018 (confermate quelle del 2017)

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2019 aliquote IMU anno 2019 (confermate quelle del 2018)

Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 27.05.2020 aliquote IMU anno 2020 e approvazione regolamento IMU (aliquote sostanzialmente confermate rispetto a quelle del 2019)

Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.04.2021 aliquote IMU anno 2021 e approvazione regolamento IMU (aliquote sostanzialmente confermate rispetto a quelle del 2020)

Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 17/03/2022 - IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.01.2023 aliquote IMU anno 2023 (aliquote sostanzialmente confermate rispetto a quelle del 2022)

Ultimo agg.to: 14/07/2023