Indice

 

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Cortona con delibera di consiglio comunale n. 20 del 2012 (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), è entrata in vigore dal 15 aprile 2012.
L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Cortona, come definite dalla  Legge regionale in materia di turismo.

 

Chi è soggetto all'imposta

E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Cortona.

 

Quanto si paga

La misura dell'imposta è stata rideterminata per l’anno 2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 29.12.2022 negli importi di seguito indicati:

Tipologia di struttura ricettiva
(così come definite dalla l.r. 86/2016)

Misura dell’imposta di soggiorno per persona per pernottamento
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 4 stelle e superiori 4,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 3 stelle 2,5 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 2 stelle 2,0 euro
Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere di 1 stella 1,5 euro
Residence 4,0 euro
Affittacamere, B & B, locazioni ad uso turistico svolte in forma imprenditoria e svolte in forma non imprenditoriale 2,0 euro
Case per ferie 2,0 euro
Agriturismi 2,5 euro
Case appartamenti vacanze, Alberghi diffusi e Condhotel 2,5 euro
Ostelli, campeggi, agricampeggi e aree sosta camper 1,5 euro

 

Con la stessa delibera di Giunta è stato stabilito che le misure sopra determinate sono ridotte del 50% nei seguenti periodi:

  • nel mese di novembre 2023

  • nel mese di gennaio 2024

  • nel mese di febbraio 2024

  • nel mese di marzo 2024

Per le annualità successive, i periodi in cui le misure verranno conteggiate in misura ridotta del 50% verranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

 

Esenzioni

Sono esenti:

  1. I residenti a Cortona
  2. I minori entro il dodicesimo anno di età.
  3. I malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
  4. Chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
  5. I portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;
  6. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzia di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  7. Gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  8. I partecipanti a “educational tour” promossi da enti pubblici o società a maggioranza pubblica;
  9. I dipendenti della struttura ricettiva che ivi pernottano per motivi di lavoro.

Nota bene: l’esenzione dei punti dal 3 al 9 compreso è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

 

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • informare i propri ospiti sull'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno. A tal fine è disponibile un foglio informativo in lingua italianainglese, tedesco e francese.
  • riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva".;
  • dichiarare all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente e il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti 

Nota bene: la dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Scadenze:

  • 20 gennaio
  • 20 aprile    
  • 20 luglio    
  • 20 ottobre

La dichiarazione deve essere inviata all’Ufficio Tributi utilizzando le funzionalità del PORTALE DEDICATO alla gestione dell'imposta di soggiorno:

  • versare le somme riscosse entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare;
  • conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per almeno 5 anni.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

I gestori delle strutture ricettive devono inoltrare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la Dichiarazione Annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente  (Decreto MEF del 29 aprile 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 110  del 29.05.2022 il relativo alla approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro la scadenza ordinaria del 30.06).

 

Modalità di versamento dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cortona dell'imposta con una delle seguenti modalità:

  • Bollettino di conto corrente postale sul c/c 13469523 intestato alla TESORERIA COMUNE DI CORTONA con causale di versamento “Imposta di soggiorno --- trimestre anno -----“
  • Bonifico Bancario presso il conto della tesoreria comunale del comune di Cortona: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN IT34J0103025400000000565557 –  con causale di versamento “Imposta di soggiorno --- trimestre anno -----“
  • Versamento diretto presso tesoreria del comune di Cortona: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA DI CORTONA VIA NAZIONALE, 42 – CORTONA con causale di versamento “Imposta di soggiorno --- trimestre anno -----“
  • dal 01.02.2020 sarà possibile anche con F24 che potrà essere elaborato direttamente dal portale dopo aver inserito i dati della dichiarazione trimestrale
  • Pagamento tramite PagoPa

 

Sanzioni

Le violazioni relative ai versamenti sono punite con la sanzione del 30% del dovuto (omesso, parziale e o tardivo versamento) più interessi legali.

Le violazioni relative alle dichiarazioni sono punite con la sanzione da 25 a 500 euro (omessa, incompleta o infedele dichiarazione).

Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.

 

Modulistica

 

Normativa di riferimento

 

Comunicazioni varie

Comunicazione inviata via mail ai gestori di tutte le strutture in data 31.05.2022

Comunicazione inviata via mail ai gestori di tutte le strutture in data 03.01.2023

Comunicazione rettifica inizio effetto nuove tariffe anno 2023 - decorrenza dal 01 marzo 2023

 

Alloggi affittati per finalità turistiche
La legge regionale 86/2016 “Testo Unico del sistema turistico regionale” (art.70) ha introdotto novità per quanto riguarda le locazioni turistiche.

Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve comunicare entro 30 giorni dalla stipula del primo contratto, le informazioni di cui al modello “Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche”, attraverso la piattaforma telematica regionale:

>>> http://servizi.toscana.it/?tema=turismo

La comunicazione contiene le informazioni relative all’attività, l’eventuale forma imprenditoriale, l’indicazione dei dati catastali, il numero delle camere e dei posti letto, recapiti telefonici e mail, la denominazione dell’alloggio, i siti web dove viene pubblicizzato.

N.B. Va fatta una comunicazione per ogni appartamento dato in locazione.

Obblighi verso il Comune capoluogo relativi alle comunicazioni Istat

La legge regionale 86/2016 (art. 84 bis) ha provveduto anche a codificare l'obbligo mensile anche per le locazioni turistiche, già previsto da Istat per la rilevazione “movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, della comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, anche in assenza di movimento.

Si sottolinea che restano invariati e vigenti gli obblighi di comunicazione relativi a:

  • Imposta di soggiorno nei confronti del Comune di Cortona, ove sono situate le strutture

  • alloggiati alla Questura, ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. e del Decreto del Ministero dell’Interno del 07 Gennaio 2013

Ultimo agg.to: 14/07/2023