Separarsi e divorziare
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile
L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
di residenza di uno dei coniugi,
in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
non abbiano figli minori;
non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Annotazione della sentenza di divorzio
La sentenza di divorzio emessa in Italia è trasmessa d’ufficio dal Tribunale competente per essere annotata sugli atti di Stato Civile.
Tempi
Annotazione da 8 a 30 giorni.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Stato Civile.
Costi
Nessun costo.
Trascrizione delle sentenze straniere di divorzio
La sentenza di divorzio emessa da autorità straniere e concernente un cittadino italiano è trasmessa e trascritta d’ufficio tramite i Consolati italiani.
Il cittadino può chiedere direttamente la trascrizione della sentenza di divorzio producendone personalmente la documentazione presso l’Ufficio di Stato Civile.
Tempi
Nel caso di richiesta di trascrizione da parte del cittadino viene concordato appuntamento con gli interessati per la trascrizione della sentenza.
Costi
Nessun costo.
Riconciliazione
I coniugi possono far cessare gli effetti della separazione legale mediante un atto in cui manifestano la loro riconciliazione, da effettuarsi presso l'ufficio di Stato Civile dove è avvenuto il matrimonio o presso l'ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Si deve contattare l'ufficio per accordi.
Ultimo agg.to: 26/04/2021