Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

 

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

  • Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio

  • Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

 

PER RESIDENZA IN ITALIA

La cittadinanza, ai sensi dell' articolo dell'art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:

  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)

  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)

  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)

  • Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)

  • All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)

  • Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)

(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

 

ACQUISTO AUTOMATICO

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).

 

ELEZIONE DI CITTADINANZA

Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS

In quale Comune presentare l'istanza:
L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana "Iure Sanguinis" va presentata al Sindaco del Comune dove il richiedente ha stabilito la propria residenza.

In quale ufficio presentare l'istanza:
L'esame di tutta la documentazione (sia per la richiesta della residenza sia per il riconoscimento della cittadinanza italiana) sarà effettuato preventivamente dall'Ufficio di Stato Civile previo appuntamento.

Documentazione per richiedere la residenza (iscrizione in anagrafe):
Il cittadino che richiede il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", non necessita immediatamente di un permesso di soggiorno per ottenere l’iscrizione anagrafica, ma, qualora il relativo procedimento non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, lo stesso dovrà tempestivamente richiederlo (se non già in possesso), per non essere ritenuto clandestino.

Dal momento che, l’ottenimento della iscrizione anagrafica nel Comune, è condizione preliminare per accedere al procedimento di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, ne deriva che non è possibile richiedere il riconoscimento per:

  • le persone senza fissa dimora;
  • le persone iscritte nell’Anagrafe della popolazione temporanea.

L’iscrizione anagrafica, inoltre, dovrà permanere fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, pena l’interruzione dello stesso.

Inoltre si comunica che i discendenti dei cittadini italiani saranno ritenuti regolari sul territorio nei seguenti casi:

  • se interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen: sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall’autorità di frontiera Italiana;
  • se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Documentazione per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

  • Atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
  • Atto di matrimonio;
  • Per chi proviene dall'Argentina: Certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza argentina. Il certificato dovrà essere munito di apostille. E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es.Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome abbia subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo). Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di “giuramento” o almeno la data di “concessione della carta di cittadinanza”. In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione”, senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sará possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:

       - Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
       - Archivo del Ejército Argentino – Buenos Aires;
       - Archivo del Estado Mayor Argentino – Buenos Aires.

  • Per chi proviene dal Brasile: Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio (nel caso che la persona si sia sposata).

Gli atti formati in Brasile dovranno essere muniti di APOSTILLE.

PRECISAZIONI

  • Gli atti di Stato Civile formati all'estero NON hanno scadenza;
  • Si invitano gli interessati a controllare i dati che appaiono sugli atti e nelle corrispondenti traduzioni e in caso di errori o divergenze è necessario farle rettificare dalle Autorità competenti;
  • Per gli atti argentini sono accettate le DICHIARAZIONI GIUDIZIARIE DI CONGRUE GENERALITA' (summaria informacion) se dichiarate dal Giudice del competente Tribunale;
  • Mancanza dell'atto di matrimonio: La legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente: "La sottoscritta ................. acconsente all’essere stata nominata quale madre di ........ nella denuncia di nascita resa dal signor ......". Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l’atto di nascita;
  • Le traduzioni: Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere dichiarate confomi dal Consolato Italiano competente o in alternativa le firme dei traduttori pubblici dovranno essere legalizzate dal collegio dei traduttori la cui firma dovrà essere munita di apostille (doppia apostille). In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all’ufficiale dello stato civile.

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

  • nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975

  • emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920

I termini per avvalersi dei benefici di tale legge sono scaduti il 19 dicembre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”. La suddetta normativa ha introdotto, dopo l’art. 17 della l.91/1992, l’art. 17 bis e 17 ter, prevedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

  • cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
  • perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
  • appartenenza al gruppo linguistico italiano

(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91

  • diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

 

PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La perdita della Cittadinanza Italiana può avvenire nei seguenti casi:

  • Per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risiede o stabilisca la residenza all’estero. La dichiarazione di rinuncia si fa presso l’Autorità Consolare competente all’estero;
  • Per acquisto spontaneo della cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 06/05/1963, ratificata dall’Italia con Legge 04/10/1966 n° 876. Fanno eccezione i casi che rientrano nei protocolli di emendamento alla Convenzione stessa;
  • Per revoca dell’adozione per fatto dell’adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza. Negli altri casi di revoca l’adottato mantiene la Cittadinanza Italiana, ma se maggiorenne, può rinunciare alla

Cittadinanza Italiana entro un anno dalla revoca, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza;

  • A causa di svolgimento di attività le quali siano incompatibili con l’obbligo di fedeltà alla Repubblica.

 

RIACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La Cittadinanza Italiana può essere riacquistata per i seguenti motivi:

  • Prestando servizio militare nelle Forze Armate e dichiarando preventivamente di voler riacquistare la Cittadinanza Italiana;
  • Assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • Dichiarando di voler riacquistare la Cittadinanza Italiana e stabilendo,entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia;
  • Automaticamente dopo un anno di residenza in Italia l’ex italiano riacquista la cittadinanza, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Ultimo agg.to: 26/04/2021