Autenticazione di firme e copie di documenti

Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un documento.

In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate autenticazioni di copia e autenticazioni di firme.

 

Autenticazioni di copia

L’autenticazione di documenti è possibile solo per:

  • Copie conformi all’originale,
  • Fotografie, esclusivamente per il rilascio di documenti personali.

Consiste in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.

Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato.

Il cittadino (vedi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) può dichiarare la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.

 

Autenticazione di firme

Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per:

  • Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese e sottoscritte dal cittadino per attestare stati, fatti e qualità personali di cui sia a diretta conoscenza, riguardanti se stesso o altri, non autocertificabili perché non compresi dalla relativa legge sull’autocertificazione;
  • le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone.
  •  le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.( soggetti diversi dagli organi della P.A. e gestori di pubblici servizi)

La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, purché siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità legalmente valido del sottoscrittore.

Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.

 

Come

Per autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi sopra descritti:

  • portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido.

L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.

Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:

  • presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido.

Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.

Per la legalizzazione delle fotografie, è necessario presentare le fotografie per il rilascio di documenti personali.

Soltanto per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all'autenticazione della firma (per esempio della delega per il ritiro della pensione) al domicilio dell'interessato, che deve essere in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento valido.

L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

 

Tempi

Avviene nel tempo medio di 5 minuti.

 

Costi

  • 16€ per marca da bollo e 0.52 per diritti di segreteria, nei casi di autenticazioni in bollo.
  • 0.26 euro per i diritti di segreteria, nei casi esenti da bollo previsti dalla legge.

Ultimo agg.to: 12/03/2021