Temporanea sospensione della circolazione stradale nel Comune di Cortona in occasione della competizione sportiva denominata "Cortona Girifalco Urban Trail" in programma in data 16/09/17 dalle ore 18:00 alle ore 19:30
Pubblicato il 15/09/2017
Con apposita ordinanz,a la 165/2017, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa, la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 16/09/17 dalle ore 18:00 alle ore 19:30, limitatamente alle strade di pubblica viabilità rientranti nel Comune di Cortona che sono riportate nella richiesta di autorizzazione presentata e nelle rappresentazioni cartografiche del percorso, che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti in corsa, secondo i regolamenti sportivi e l’autorizzazione alla gara rilasciata con inizio dal momento del passaggio del primo concorrente veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA PODISTICA" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE GARA PODISTICA".
In ogni caso, la durata della sospensione, in ciascun punto del percorso, non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
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è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
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è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
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è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
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è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
DISPONE
altresì quanto segue:
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l'organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
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l’organizzazione dovrà pubblicizzare il presente atto avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in analoghi precedenti provvedimenti in contrasto con questa.
Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente Ordinanza verranno portati a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, messa in opera a spese del richiedente e mantenuta in essere a propria cura e spese.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.285/ 1992 e smi sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.
I contravventori saranno puniti a norma di Legge.
Ultimo agg.to: 21/01/2022