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Precisazioni sulla differenza tra domicilio e residenza temporanea
Pubblicato dal 13/01/2021 al 13/02/2023
Per far fronte alle numerose richieste pervenute in merito alla dichiarazione di domicilio inserita nel nuovo modello di autocertificazione a seguito dell’emergenza COVID-19 si precisa quanto segue:
Cos’è il domicilio ? (Art. 43, Codice Civile)
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale).
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile.
Attesa l’emergenza sanitaria in corso, l’interessato potrà dichiarare il proprio domicilio, se non coincidente con la residenza, all’interno del modulo dell’autodichiarazione per gli spostamenti.
Per dichiarare il domicilio è bene allegare una dichiarazione fatta da chi ospita, al fine di definire esattamente la destinazione della domiciliazione, e se possibile, i motivi (di assistenza, affettivi, religiosi, o altro ...).
Per questa ragione si consiglia di allegare alla dichiarazione ministeriale anche la dichiarazione di ospitalità fatta dalla persone che accetta di ospitare (mod ospitalita').
Il comune fornisce il modello di ospitalità di cui all’art.47 del D.P.R. 445/2000, ma non interviene nella libera dichiarazione dell’ospitante, che deve essere accompagnata dalla fotocopia di documento d’identità.
Cos’è la residenza temporanea? (art. 32, DPR 223/1989)
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi, ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
In questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento.
L'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l'avvenuta iscrizione, che viene inserita in apposito registro.
L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.
Allegata al presente avviso, si fornisce la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.
Allegati: dichiaraz osp13012021_0000.pdf
Ultimo agg.to: 10/05/2021