Vidimazione Registri Vinificazione
Le Aziende agricole, ai sensi del Decreto 22 Novembre 1999, hanno l’obbligo di vidimare prima dell’uso i registri di cui ai regolamenti CEE n. 2238/93, costituiti con le modalità di cui all’art.8, com.1, del decreto interministeriale n.768/1994, preventivamente numerati.
La vidimazione può essere effettuata presso gli uffici URP dove ha sede lo stabilimento o il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vinicoli.
Il comune cura l’annotazione su apposito registro dei dati relativi alle ditte per le quali ha provveduto alla vidimazione. Le annotazioni sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati. L’ufficio invia ogni mese all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione.
Documentazione
Il cittadino dovrà presentarsi presso l’ufficio URP :
- con una marca da bollo da 16€ per la richiesta
- Dovrà riempire “Modulo A Richiesta di vidimazione registro e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”.
- Copia documento di riconoscimento del legale rappresentante
- Copia prima pagina del registro debitamente riempito
-
Dovrà riempire il Modulo B con estremi ditta richiedente.
Tempi
Tale registro dovrà essere lasciato all’ufficio e verrà riconsegnato dopo un’ora circa per provvedere alla timbratura a secco di ogni singola pagina e alla numerazione in apposito registro.
Costi
Nessun costo.
Modulistica
Last updated: June 27, 2013, 9:57:22 AM