ATTO
DI NASCITA: La dichiarazione di nascita è
resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità),
da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica
o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita
presso il comune nel cui territorio è avvenuto il
parto, o in alternativa, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove e'
avvenuto la nascita.In quest’ultimo caso, la dichiarazione
può contenere anche il riconoscimento contestuale
del figlio naturale. Ai fini della trascrizione, la dichiarazione
è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune
nel cui territorio è situato il centro di nascita
o su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.
I genitori hanno anche la facolta’ di dichiarare,
entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune
di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione
di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
CITTADINI STRANIERI:
devono presentare il passaporto ed in caso di riconoscimento
di figlio naturale, una dichiarazione della loro ambasciata
o consolato da cui risulti che, in relazione all'applicazione
del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento
secondo la legge nazionale del proprio paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato
il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno
produrre idonea documentazione consolare o della ambasciata
da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà
assumere secondo le vigenti leggi di quello stato. |