Art. 1. Denominazione
e vini
La denominazione d'origine
controllata "Cortona"
e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon, Cabernet
Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot nero, Sangiovese, Syrah,
Vin Santo, Vin Santo riserva e Vin Santo Occhio di Pernice.
Art. 2. Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Cortona" devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
"Cortona" rosato:
Sangiovese: dal 40% al 60%; Canaiolo nero: dal 10%
al 30%, concorrono,
da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non
aromatiche, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 30%;
"Cortona" Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Grechetto:
Grechetto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,
non aromatiche,
raccomandati e/o
autorizzati per
la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino
le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo,
fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Riesling italico:
Riesling italico: minimo 85%, possono concorrere alla produzione
di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo,
fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,
non aromatiche,
raccomandati e/o
autorizzati per
la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione
di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore
analogo, non
aromatiche, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino
ad un massimo del 15%;
"Cortona" Gamay:
Gamay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo,
fino ad un massimo del
15%;
"Cortona" Merlot:
Merlot: minimo
85%, possono concorrere
alla produzione
di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,
non aromatiche,
raccomandati e/o
autorizzati per
la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Pinot nero:
Pinot nero: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo,
non aromatiche,
raccomandati e/o
autorizzati per
la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Sangiovese:
Sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla
produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, non
aromatiche, raccomandati
e/o autorizzati
per la provincia di Arezzo, fino ad un
massimo del 15%;
"Cortona" Syrah:
Syrah: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le
uve provenienti da
altri vitigni, a bacca di
colore analogo, non aromatiche, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Arezzo,
fino ad un massimo del 15%;
"Cortona" Vin Santo e Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano, Grechetto
e Malvasia bianca
lunga: da soli o congiuntamente
minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del
20%;
"Cortona" Vin Santo occhio di pernice:
Sangiovese, Malvasia
nera: da soli
o congiuntamente minimo 80%, possono concorrere
alla produzione
di detto vino le
uve provenienti da
altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Arezzo, fino ad un massimo dei 20%;
Art. 3. Zona di
produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata
"Cortona" ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualita' di parte del territorio
amministrativo del comune di Cortona. Tale zona e'
cosi' delimitata: dalla
localita' "Villa
le Fosse", sita
sulla strada provinciale Lauretana
a ovest del ponte di Val Trito sul Torrente Mucchia e procedendo in senso
orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione sudest si costeggiano le colline
di "S. Lorenzo Rinfrena" "Molinaccio" fino
al podere "Le Caselle"
nei pressi della frazione di "Pietraia". Dal
suddetto podere
sempre seguendo la quota altimetrica di 260 s.l.m., in direzione del podere "Landrucci" fino ad
incontrare la linea ferroviaria all'abitato di "Terontola". Da questo
punto seguendo il
lato destro della ferrovia
Firenze-Roma in direzione sud
fino ad incontrare
il confine comunale nei
pressi di "Casa Borgino". Seguendo
il confine comunale in
direzione ovest per tutto il suo tratto al
confine con l'Umbria e successivamente con
la provincia
di Siena in direzione della localita' "Fasciano" posta all'estremo ovest
del confine comunale.
Sempre seguendo quest'ultimo ad ovest della citata localita' di "Fasciano" si riprende la linea immaginaria
posta a quota 260 s.l.m. e si costeggia la collina di Fasciano e
Poggio Martino e di
seguito, di "Gabbiano", "Fusigliano", "Poppello",
"Il Loggio", "Rione" e "Poggio di Chiana", e sempre per la quota citata, in direzione della localita' "Cignano" e successivamente costeggiando "S. Martino alla Ruota" e "Le Chianacce".
Ancora per la quota
di riferimento dalle
"Chianacce" in direzione
di "Farneta" e proseguendo da "Poggio Bello" fino a chiudere l'intero territorio
collinare del chiuso orientato ad ovest. Seguendo
la citata quota di 260
s.l.m. si prosegue in direzione nord verso la localita' "Oppiello", "Podere S. Giovanni" fino alla frazione di "Creti"
e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di
"Ronzano" e della "Fratticciola" ed ancora verso sudest in direzione di "Manzano"
si costeggiano le colline
delle "Gaggiole" e "Lombriciano" e
quelle di "Montecchio" fino
alla "Vecchia Fornace", ed oltre, fino ai colli del "Fondaccio" dove sempre a quota 260 m s.l.m. si incontra
"Villa Le Fosse",
punto di partenza. Ad eccezione del tratto, corrispondente alla linea ferroviaria ed al confine comunale per
tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota
altimetrica di m 260 s.l.m. Partendo dalla
Chiesa di "Mezzavia" posta nel punto di incrocio fra la s.s. 71 ed il confine del comune di Cortona con quello di Castiglion Fiorentino,
si segue, procedendo in senso orario per detto confine
comunale in direzione nord fino all'altezza di "Casa La Ripa
di Sotto"
dove si incontra il punto di incrocio con la linea immaginaria di
quota 700 s.l.m. Piegando
verso sudest si procede per la suddetta linea immaginaria di quota 700 s.l.m. delimitando cosi' tutte
le colline, che viste da valle, sono poste a sinistra e successivamente a destra
della citta' di
Cortona, fino a raggiungere "Poggio alla Croce" a monte del "valico di Mercatale" sulla omonima strada
provinciale. Da questo punto si segue la linea di crinale che
costituisce lo spartiacque
fra i bacini
del Torrente Esse (Bacino dell'Arno) e del "Fosso di Rifalcio" (Bacino del Tevere). Per il suddetto crinale
a monte del "Podere Renali" fino al confine comunale di
Cortona con il comune di
Tuoro sul Trasimeno. Seguendo il confine in direzione ovest fino ad incontrare, a monte della localita' "Borghetto"
la linea ferroviaria Terontola-Perugia.
Per questa linea ferroviaria, lato destro in direzione di Terontola fino a quest'ultima localita' dove detta ferrovia si innesta con la Roma-Firenze. Per la linea ferroviaria Roma-Firenze
in direzione di Firenze, fino
ad incontrare la
strada campestre a valle di "Podere via Cupa". Seguendo questa strada fino ad incontrare la strada comunale Mucchia-Ossaia
si svolta per quest'ultima in direzione di Ossaia
per raggiungere
dopo l'incrocio
con la s.s. 71 la strada comunale che da
"Ossaia" porta
al "Campaccio". Seguendo quest'ultima fino al ponte sul Torrente Esse dove si incontra
la strada comunale che costeggia il citato
torrente, si prosegue per questa in direzione di
Camucia fino all'innesto sulla s.s. 71. Da questo
punto si segue la s.s. 71 in direzione nord
per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona
fino alla "Chiesa di Mezzavia", punto di partenza. Dalla
chiesa di S. Agata
alla Fratta posta
a quota 260 m s.l.m. procedendo in
senso orario si
segue la linea immaginaria
posta alla suddetta
quota in direzione
ovest e si costeggiano le colline di Fratta e
S. Caterina e successivamente sempre per la citata quota piegando
in direzione nord e est si circoscrivono le due colline fino
alla chiesa di Fratta, punto di partenza.
Art. 4. Norme per viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a
denominazione di origine controllata "Cortona" devono essere quelle
normali della zona
ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche
di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.
4.2 - Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti
la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.300 ceppi.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento
consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone
speronato, il capovolto ed
in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
4.4 - Sistemi di potatura.
La potatura, in relazione ai
suddetti sistemi di allevamento della vite,
deve essere lunga, corta, mista.
4.5 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4.6 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima
di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono
le seguenti:
| Tipologia
|
Produzione uva |
Titolo alcolometrico volumico tonn/ettaro
naturale minimo % vol |
| Cardonnay |
10 |
10,50
|
| Grechetto |
10 |
10,50
|
| Pinot
bianco |
10 |
10,50 |
| Riesling
Italico |
10 |
10,50
|
| Sauvignon |
10 |
10,50
|
| Cabernet Sauvignon |
9 |
11,50 |
| Gamay |
9 |
11,50 |
| Merlot |
9 |
11,50 |
| Pinot Nero |
9 |
11,50 |
| Sangiovese |
9 |
11,50 |
| Syrah |
9 |
11,50 |
| Rosato |
9 |
10,50 |
Vin
Santo
e Vin Santo riserva |
10 |
10,50 |
| Vin
Santo occhio di pernice |
9 |
11,00 |
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i
vigneti in coltura
promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
Art.
5. Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio,
l'appassimento delle
uve, l'affinamento
in bottiglia obbligatorio
e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio
amministrativo del comune di Cortona. Tuttavia e'
consentito che le
suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione
delle uve, ma a
non piu' di 2 km
in linea d'aria dal confine della
stessa e siano pertinenti a
conduttori di vigneti ammessi alla produzione
dei vini di cui all'art. 1. In
deroga e'
consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano
effettuate in cantine situate fuori della zona di
produzione delle uve,
purche' nelle provincie di
Arezzo e Siena, se producevano vini con uve
della zona di produzione di cui all'art.
3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga
come sopra prevista
e' concessa dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini - sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato
pepressioni frodi e alle competenti Camere di commercio
I.A.A.
5.2 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate
per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare
una parte delle
uve di tale vigneto alla
produzione della tipologia specifica
purche' risultino
rispettati tutti
i requisiti posti
dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente
a una data
tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate
ad altra tipologia.
5.3 - Correzioni.
E' consentito l'arricchimento dei mosti
e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti
dalle norme comunitarie e nazionali con
mosto concentrato,
oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione
od osmosi inversa.
5.4 - Elaborazione.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1
devono essere elaborate in conformita' alle
norme comunitarie e nazionali. La tipologia "rosato"
deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato"
delle uve rosse. Le tipologie "Vin Santo" devono essere ottenute da uve appositamente
scelte e
fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo e "Cortona"
Vin Santo riserva
e del 35% per il
vino a denominazione
di origine controllata "Cortona" Vin Santo occhio
di pernice. L'uva dovra' essere
ammostata non prima del
15 dicembre dell'anno di raccolta per il "Cortona"
Vin Santo e "Cortona"
Vin Santo riserva e, del
28 febbraio dell'anno
successivo per il "Cortona"
Vin Santo occhio
di pernice.L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere
ammostata comunque
non oltre il
30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle
uve. E' ammessa la parziale disidratazione con aria
ventilata.
5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima
dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva
e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
Produzione massima di vino
| Tipologia
|
Resa uva/vino |
hl/ettaro |
| Cardonnay |
65% |
65 |
| Grechetto |
65% |
65 |
| Pinot bianco |
65% |
65 |
| Riesling Italico |
65% |
65 |
| Sauvignon |
65% |
65 |
| Cabernet Sauvignon
|
70% |
63 |
| Gamay |
70% |
63 |
| Merlot |
70% |
63 |
| Pinot Nero |
70% |
63 |
| Sangiovese |
70% |
63 |
| Syrah |
70% |
63 |
| Rosato |
70% |
63 |
| Vin
Santo e Vin Santo riserva |
35% |
35 |
| Vin
Santo occhio di pernice |
35% |
35 |
con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione
ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le
tipologie bianche, il
75% per le tipologie rosse e rosato ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto
del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
5.6 - Immissione al consumo.
Per i seguenti vini l'immissione
al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
| Tipologia |
Data (anno successivo alla vendemmia) |
| "Cortona" Cardonnay |
01/02 |
| "Cortona"Grechetto |
01/02 |
| "Cortona" Pinot bianco |
01/02 |
| "Cortona" Riesling Italico |
01/02 |
| "Cortona" Sauvignon |
01/02 |
| "Cortona" Cabernet Sauvignon |
31/03 |
| "Cortona" Gamay
|
31/03 |
| "Cortona" Merlot |
31/03 |
| "Cortona" Pinot Nero |
31/03 |
| "Cortona" Sangiovese |
31/03 |
| "Cortona" Syrah |
31/03 |
| "Cortona" Rosato |
31/03 |
L'immissione al
consumo della tipologia
"Cortona" Vin Santo
puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di
cui almeno tre
mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla
data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin
Santo riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento
in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione
delle uve. L'immissione al consumo della
tipologia "Cortona" Vin Santo occhio di
pernice puo' avvenire
solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a
quello di produzione delle uve.
5.7 - Invecchiamento.
La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie "Vin Santo" devono avvenire
in recipienti di legno
della capacita' non superiore a 100 litri per il
"Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva, ed
in caratelli non superiore a 75 litri per il "Cortona"
Vin Santo Occhio di Pernice.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione
al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Cortona" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Cortona" Grechetto:
colore: giallo paglierino;
odore: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Cortona" Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
"Cortona" Riesling Italico:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: secco ed armonico con intenso retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Cortona" Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: profumo intenso elegante caratteristico con sottofondo aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
"Cortona" rosato:
colore: da rosato a rosso non carico, senza riflessi violacei;
odore: fruttato di profumo delicato;
sapore: asciutto, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
"Cortona" Cabernet Sauvignon:
colore: da rosso rubino a granate;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Gamay:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Merlot:
colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo,
tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: sentore
di piccoli frutti, con eventuale lieve nota di erbaceo;
sapore: secco ed armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Pinot Nero
colore: da rubino a rubino granato;
odore: intenso, vinoso;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Sangiovese:
colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto
minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Syrah:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: caratteristico, elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto
minimo: 20,0 g/l.
"Cortona" Vin Santo:
colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondita';
titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 17,00% di cui almeno il 2,00% da svolgere; acidita'
totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24 g/l.
"Cortona" Vin Santo riserva:
colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondita';
titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 17,00% di cui minimo 14,50% svolto e minimo 2,50% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 24 g/l.
"Cortona" Vin Santo Occhio
di Pernice:
colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa
marrone con l'eta';
odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura ed altre sfumature;
sapore: fine, persistente con retro gusto dolce;
titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 18,00%
di cui almeno il 15,00% svolto; acidita'
totale minima: 4,5 g/l; estratto
secco netto minimo: 25 g/l. E'
facolta' del Ministero delle politiche agricole Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare
i limiti dell'acidita'
totale e dell'estratto secco
netto con proprio decreto.
Art. 7. Etichettatura designazione
e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre
in inganno il consumatore.
7.2
- Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti
ai vini di cui all'art. 1.
7.3
- Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unita' amministrative,
o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono
le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale
22 aprile 1992.
7.4
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici
non piu' grandi
o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione
d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
7.5
- Annata.
Nell'etichettatura dei vini "Cortona" l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve e' obbligatoria.
7.6
- Vigna.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni
previste dalla legge per
tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.
Art. 8. Confezionamento
8.1
- Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri
ad eccezione delle tre
tipologie di Vin Santo
per le quali sono consentiti solo recipienti
di capacita' da 0,375 a 0,750 litri.
8.2
- Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di
altro idoneo materiale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, e' ammessa la chiusura con tappo
a vite.