| DISCIPLINARE RICONOSCIMENTO
D.O.C. (Denominazione origine controllata) per vini del territorio
di Cortona
MATTATOIO
COMUNALE
GESTIONE DEMANIO
REGIONALE
FUNGHI:
(L.R. 16/1999 e L.R. 68/1999)
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI:
• Non necessita di alcun tipo di autorizzazione se
avviene nel territorio del Comune di residenza limitata
ai 3 Kg. giornalieri o ai 6 Kg se all’interno di zone
montane.
• Può avvenire anche da parte di soggetti non
residenti purchè proprietari di terreni boscati con
superficie pari o superiore a 5 ettari situati nel Comune.
• Autorizzazione personale: Per andare a cercare funghi
fuori del comune di residenza, ma sempre naturalmente all’interno
del territorio regionale, non è più necessario
il tesserino, ma deve essere effettuato un versamento sul
c/c 13469523 intestato al Comune di Cortona – Servizio
di Tesoreria - di € 12,91 per un periodo di 6 mesi,
di € 25,82 per un periodo di un anno e di € 61,97
per un periodo di tre anni.
• Autorizzazione turistica: abilita alla raccolta
i non residenti nel Comune per un periodo da uno a sette
giorni . Il versamento, rispettivamente di € 3,62 e
12,91 abilita alla raccolta anche nei Comuni limitrofi.
E’ necessario annotare le date di fruizione prima
dell’inizio della raccolta.
• Per precisazioni e riduzioni tariffarie consultare
la legge o contattare l’Ufficio.
AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI:
• La vendita di funghi epigei spontanei freschi o
secchi sfusi è soggetta a specifica autorizzazione
comunale da rilasciare al titolare dell’attività,
previa acquisizione di apposito attestato rilasciato dal
competente Ufficio dell’Azienda USL.
• Per gli esercenti il commercio su A.P. su posteggio,
l’autorizzazione deve essere richiesta all’Ufficio
di Polizia Amministrativa.
• L’attività non può essere esercitata
dai titolari di autorizzazione su A.P. in forma itinerante.
TARTUFI
(L.R. 11.04.1995, N. 50 e L.R. 21.02.2001, N. 10)
• L’attività di ricerca e raccolta dei
tartufi può essere esercitata solo da maggiori di
anni 14 che abbiano superato un esame di idoneità
dinanzi ad apposita commissione provinciale e che abbiano
ottenuto dal Comune di residenza il rilascio del tesserino
che autorizza l’attività su tutto il territorio
nazionale, con le modalità e periodicità previste
dalle Regioni.
• Per l’ottenimento è necessario presentare
al Comune di residenza apposita domanda in bollo corredata
di due foto formato tessera, copia attestazione idoneità
conseguita, copia documento di identità, marca da
bollo da apporre sull’autorizzazione ed attestazione
versamento sul c/c postale n. 18805507, intestato alla Regione
Toscana – Tesoreria Regionale,attualmente di €
92,96.
• Il tesserino ha la validità di 5 anni solari.
DANNI PATRIMONIO
ZOOTECNICO (L.R. 31.08.1994, N. 72)• La normativa
riguarda specifici interventi finanziari della Regione a
favore di imprenditori agricoli che esercitano l’allevamento
volti ad indennizzare gli stessi per i danni causati agli
animali allevati da eventi meteorologici o da animali predatori.
• Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 72/94 la richiesta
di indennizzo deve essere presentata, in carta libera, al
Sindaco del Comune dove ha sede l’impresa, nel termine
di 20 giorni dall’evento dannoso. L’imprenditore,
entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, deve chiedere
l’intervento del veterinario dell’A.U.S.L. competente
il quale, entro 7 giorni dalla richiesta, rilascia apposita
certificazione, che sarà allegata alla richiesta
di indennizzo.
PROGRAMMA PER
IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI CITTADINI
: (Deliberazione C.C. n. 8 del 28.01.2000)
ABBATTIMENTO COLOMBI:
• Sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 28.01.2000, con la quale veniva approvato il programma
di contenimento della popolazione di colombi cittadini,
sentito il parere della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria
dell’A.U.S.L. 8 – Zona Valdichiana Aretina in
ordine al permanere delle problematiche causate dalla presenza
di colombi, il Sindaco, con propria ordinanza, ogni anno
può autorizzarne l’abbattimento al fine di
limitare i danni provocati dagli stessi alle colture agricole.
• Nell’ordinanza vengono stabilite le modalità
di richiesta, da presentare, mediante compilazione di apposita
domanda in carta libera, al fine di ottenere l’autorizzazione
all’abbattimento, limitatamente ai terreni di proprietà,
per la protezione di colture in atto, da effettuarsi con
battute organizzate e coordinate da guardie agriforest od
altri agenti di polizia, sempre con l’osservanza delle
vigenti norme di legge e regolamentari in materia.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI AI COLOMBI:
• Sempre in applicazione di quanto previsto dalla
deliberazione di C.C. 8/00, in data 03.04.2000, è
stata emessa apposita ordinanza con la quale è fatto
divieto a chiunque di somministrare alimenti ai colombi
cittadini o comunque di erogare agli stessi qualsiasi tipo
di cibo nelle strade e nelle piazze pubbliche del territorio
comunale.
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